A condizione che il danno sia economicamente apprezzabile sotto il profilo quantitativo, integra il reato di truffa aggravata la condotta di colui che si allontana dal posto di lavoro senza che la propria assenza risulti dalla timbratura del cartellino.
La Cassazione torna a pronunciarsi sulla tematica delle false attestazioni del pubblico dipendente circa la sua presenza o meno sul posto di lavoro.
In particolare richiama precedenti pronunce che già ritenevano integrato il reato di truffa aggravata qualora il soggetto si allontani dalla propria posizione, omettendo di far risultare mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica i propri periodi di assenza.
Ciò a condizione che tali periodi rientrino nella soglia dell’ “economicamente apprezzabile”.
In tal senso, anche percepire poche centinaia di euro non avendone diritto, stante la mancanza della prestazione lavorativa, è ad ogni effetto considerato un danno apprezzabile per la pubblica amministrazione. [1]
Nel caso in analisi, il P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza che escludeva nei riguardi dell’imputato la sussistenza del suddetto reato di truffa.
Alla base della decisione impugnata il presupposto che il raggiro, seppur perpetrato con cadenza quasi quotidiana, avrebbe tuttavia prodotto assenze di pochi minuti per ogni singola giornata ed un conseguente danno complessivo quantificabile in poco più di 50 Euro.
A detta del P.M. il Tribunale avrebbe errato nell’escludere l’elemento oggettivo del reato, e cioè l’effettiva sussistenza della truffa, sul semplice presupposto dell’esiguo danno che il soggetto ha provocato con la sua condotta.
Tale elemento potrebbe al più sottolineare la non eccessiva gravità della condotta ma non certo l’inesistenza dell’illecito.
Il ricorso è fondato e la Corte si pronuncia annullando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo riesame della vicenda sul presupposto del principio di diritto secondo cui: “la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, che rilevano di per sé – anche a prescindere dal danno economico cagionato all’ente truffato fornendo una prestazione nel complesso inferiore a quella dovuta – in quanto incidono sull’organizzazione dell’ente stesso, modificando arbitrariamente gli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e ledono gravemente il rapporto fiduciario che deve legare il singolo impiegato all’ente; di tali ultimi elementi è necessario tenere conto anche ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., co. 1, n. 4”. [2]
[1] Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 8426/13 del 17/12/2013.
[2] Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 3262/19 del 23/1/2019.