L’ordinanza del Tribunale dei Minori di Palermo, in sede di riesame, del 27/10/2016 confermava la precedente ordinanza del G.I.P. , che applicava le apposite prescrizioni di legge nei confronti di A.L., resosi colpevole di aver rubato una Playstation all’interno di un Centro Commerciale locale.
L’imputazione veniva confermata essere furto consumato e aggravato.
Ricorreva in Cassazione A.L. contestando l’insussistenza della consumazione del reato sulla base di quanto già statuito dalle Sezioni Unite in materia di furto nel supermercato con la celebre sentenza n. 52117 del 17/7/2014, la quale stabiliva che “In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto “passivo.”
La Cassazione rigetta il ricorso presentato da A.L., sostenendo che il principio enunciato dalle Sezione Unite in materia di furto in supermercato non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che “il giovane, appropriatosi della refurtiva, è riuscito ad uscire dalla sfera di vigilanza del denunciante, per tutto il tempo di discesa dal piano ove era avvenuto il furto fino a quello in cui era ubicata l’uscita.
E’ indubbio che nel detto frangente il minore aveva la piena possibilità di occultare la refurtiva o di passarla ad altro complice e, in conclusione, di rendere definitiva la sottrazione del bene già realizzata.
Il tentativo del reato presuppone invece che, grazie all’attuale monitoraggio ad opera della persona offesa o di un suo rappresentante e alla possibilità di immediato intervento, l’agente non si trovi neppure precariamente nella condizione di avere una signoria totale sul bene asportato.”