L’automobilista è responsabile anche se accecato dal sole.

Quandanche il pedone investito stesse attraversando fuori dalle strisce, l’automobilista risponde comunque del sinistro stante la mancata osservanza delle comuni regole di prudenza.

È ben noto come colui che si mette alla guida di un veicolo sia tenuto all’osservanza di un serie di condotte volte a garantire un incedere cauto e prudente in relazione all’ambiente circostante.

Astrattamente, in violazione di tali regole, è possibile invocare il caso fortuito per escludere la responsabilità del guidatore.

Nel dettaglio, il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile.

Nel caso in questione il Tribunale adito si è interrogato se sia possibile per l’automobilista invocare il caso fortuito a seguito di accecamento da raggi solari.

La vicenda ha origine a Enna, ove il Giudice di Pace dichiarava il non doversi procedere nei confronti di B.M.A., imputata del reato di lesioni colpose gravi aggravate dalla violazione della disciplina sulla circolazione stradale ai danni di due pedoni.

Va precisato come sin da prima della sentenza fosse già intervenuta la remissione della querela da parte del primo pedone e dichiarata la non sussistenza del fatto nei riguardi del secondo.

Dalla ricostruzione dei fatti operata in sede di giudizio è emerso che l’imputata sarebbe giunta nel tratto stradale in questione ad elevata velocità, certamente superiore al limite consentito, mentre le parti offese avevano al contempo intrapreso l’attraversamento in maniera senz’altro imprudente, sia perché confidando nella decelerazione del veicolo sopraggiungente, sia perché fuori dalle strisce pedonali.

Il G.d.P. pertanto si era pronunciato in favore dell’imputata, tenuto conto anche dell’abbagliamento provocato dal sole ai danni della conducente, circostanza confermata dagli agenti poi intervenuti, nonché dall’imprudenza dei pedoni, sbucati all’improvviso da destra dallo spazio tra due vetture parcheggiate e fuori dalle strisce pedonali, peraltro di poco distanti dal luogo dell’incidente.

La parte civile propone ricorso per Cassazione contestando il contrasto tra la pronuncia impugnata e l’assodato principio giurisprudenziale secondo cui l’attraversamento improvviso del pedone, seppur al di fuori delle strisce pedonali, va considerato un rischio tipico e prevedibile della circolazione stradale.

Sosteneva inoltre che l’abbagliamento da sole non esclude automaticamente la responsabilità del conducente, non trattandosi di caso fortuito, ma anzi impone a quest’ultimo di adottare tutte le cautele del caso al fine di non ostacolare la circolazione o l’insorgere di ulteriori pericoli, fino al superamento delle cause ostative alla corretta visibilità.

Contestava infine la mancata riqualificazione del capo di imputazione nel reato previsto dall’art. 590 co. 2 C.P. (lesioni personali colpose), eventualità che avrebbe condotto a una sentenza di condanna, seppur con pena ridotta.

Per la Cassazione il ricorso merita accoglimento: sono infatti corrette le critiche mosse alla ricostruzione operata dal Giudice di Pace di Enna nella parte in cui escludeva la responsabilità dell’automobilista attribuendo rilevanza all’accecamento da sole e all’attraversamento dei pedoni in una zona inappropriata.

Tale lettura si porrebbe in contrasto con consolidati principi, da cui la Corte non intende discostarsi, secondo cui:

– “Poichè l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del “neminem laedere”, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito” [1]

– “In caso di incidente stradale con investimento di pedone la repentinità dell’attraversamento da parte di questo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente che non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa” [2]

– “In tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità” [3]

Ne derivava in conclusione l’annullamento della sentenza impugnata.

[1] Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n. 3347 del 24/01/1994.

[2] Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n. 14567 del 05/05/1989.

[3] Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n. 10337 del 1/6/1989.