Si considera aggravata la diffamazione compiuta mediante Facebook

diffamazione facebook

Cassazione V Sezione Penale 25 agosto 2015 – 1 marzo 2016 n. 8328 –

Si considera aggravata la diffamazione compiuta mediante Facebook perché si presume che il messaggio abbia il potenziale di raggiungere un numero indeterminato di soggetti.

È quanto ha stabilito la Cassazione Penale con la pronuncia n. 8328 del 25 agosto 2015.

La vicenda ha origine con la denuncia di R.F., all’epoca dei fatti Commissario Straordinario della Croce Rossa italiana, che riferiva di essere stato diffamato da diversi soggetti in occasione di una discussione originatasi nel noto social network Facebook.

Sebbene inizialmente il dibattito avesse ad oggetto scelte ed iniziative da lui intraprese, in quanto amministratore del suddetto ente, ben presto i post degeneravano in vere e proprie offese dirette verso la sua persona, travalicando i limiti dell’ordinario diritto di critica.

Particolarmente Inequivocabili i contenuti di alcuni messaggi quali ad esempio: “…parassita del sistema clientelare…”, “…i cialtroni diventano parassiti…”, “…per pararsi il c#£o, il parassita è capace anche di questo” “…è un mercenario ultra pagato, che non gli frega un c@%%o dei vulnerabili, tanto lui, al mese, lo stipendio lo prende…”, talvolta anche affiancati dall’immagine fotografica del diretto interessato.

Condannato in primo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, la quale nel rigettare il ricorso ha affermato che “anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, co. 3, c. p., poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.

Pertanto, la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 c.p.p.”