Cass civ Sez VI 7390/17 dep il 22/3
La notifica via PEC si ritiene perfezionata anche se il destinatario non la apre.
Per la Cassazione vige il principio di conoscibilità dell’atto secondo il criterio di ordinaria diligenza del destinatario, così come accade per la notifica effettuata in forma cartacea.
La vicenda ha origine con il rigetto ad opera della Corte di Appello di Napoli del reclamo con cui una società contestava il contenuto della sentenza dichiarativa del fallimento.
La stessa proponeva dunque ricorso per Cassazione, contestando la totale assenza di contradditorio nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado, atteso che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione, effettuata a mezzo PEC non sarebbe a suo dire idonea a garantire un pieno esercizio del diritto di difesa.
Nello specifico, la notifica era avvenuta nei termini di legge ma la società è venuta a conoscenza della data di comparizione solo a cose fatte, avendo provveduto tardivamente all’apertura della casella PEC.
Per la Cassazione lo strumento della Posta Elettronica Certificata non è inidoneo a compromettere il diritto di difesa della ricorrente, atteso che sia la notifica cartacea che la notifica telematica sono fondate sullo stesso principio cardine che è quello della conoscibilità dell’atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario, che si presume controlli con una certa costanza la propria casella di posta, fisica e virtuale. La PEC inoltre non richiede in questo caso alcuna certificazione di conformità all’originale da parte del cancelliere.
La notifica pertanto risulta in tutto e per tutto valida e il ricorso viene rigettato.