È reato circolare con una pistola giocattolo?

Anche se l’arma non ha alcun potenziale offensivo, la mancanza del tappo rosso che la legge prevede obbligatoriamente all’estremità della canna rende la sanzione inevitabile.

La Cassazione ha confermato la pena di € 2.000,00 di multa a carico di un uomo che, senza alcun apparente motivo, circolava nei pressi di una farmacia con addosso una pistola giocattolo priva del tappo rosso.

La condotta è prevista e punita dall’art. 4 della L. n. 110 del 18/04/1975, recante la disciplina in materia di armi, munizioni e esplosivi.

In particolare la stessa legge prevede all’art. 5 co. 4 che gli strumenti riproducenti armi […], se realizzati in metallo, devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di incamerare cartucce e avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile.

Discorso analogo per le c.d. “armi a salve”, definite “da segnalazione acustica”, ovverosia destinate a produrre un rumore tramite l’accensione di una cartuccia a salve, che similmente devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo e un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna.

È evidente come lo scopo del tappo rosso sia quello di rendere il giocattolo facilmente distinguibile da un’arma vera.

Sempre la legge n. 110/75, punisce all’art. 4 il reato di “porto di armi od oggetti atti a offendere” sanzionando chi senza giustificato motivo porta fuori dalla propria abitazione armi o oggetti atti a offendere, elencati nella norma e incluse le pistole giocattolo non provviste del tappo rosso.

Il reato, di tipo contravvenzionale, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Nel caso in analisi, l’imputato veniva avvistato dal titolare di una farmacia che prontamente avvisava le forze dell’ordine temendo un tentativo di effrazione.

Durante la perquisizione, gli agenti rinvenivano in possesso dell’uomo una pistola giocattolo in metallo, con impugnatura in simil-legno e priva del tappo rosso.

Giunto fino in Cassazione, l’imputato articolava la propria difesa sui seguenti punti in particolare:

  • il semplice porto d’armi di una pistola priva del tappo rosso fuori dalla propria abitazione non è previsto dalla legge come reato ma lo configura solo se tramite l’arma viene commesso un diverso reato vero e proprio;
  • i precedenti giudici non avrebbero tenuto in considerazione una prova decisiva, ovvero una email dell’azienda produttrice del giocattolo attestante l’impossibilità di utilizzarlo come arma vera;

La Cassazione, in merito al primo punto, richiama alcune proprie pronunce, peraltro recenti, sul medesimo tema [1] in cui era già stato chiarito che il semplice porto del giocattolo privo del tappo rosso fuori dalla propria abitazione, senza un ragionevole motivo, integra di per sé la fattispecie di reato contestata.

La Corte dissente anche sul fatto che la pistola finta non avrebbe mai potuto essere utilizzata come arma reale: certamente l’imputato poteva impiegarla come strumento di intimidazione, risultando meno evidente la distinzione con una pistola vera a causa della mancanza del tappo rosso. Dunque un qualche potenziale offensivo in effetti sussisteva.

Per questi motivi il ricorso dell’imputato viene rigettato in conferma delle sentenze dei precedenti gradi di giudizio [2].

[1] Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 2922 del 10/12/2019; Cass. Pen. Sez. VII, Sent. n. 38216 del 15/01/2015.

[2] Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 7911 del 10/01/2022 (dep. 4/03/2022).