Corretta la tesi del ricorrente: sia le postazioni autovelox fisse che quelle mobili vanno segnalate con adeguato anticipo.
Al vaglio della Cassazione un’automobilista presentava una sanzione amministrativa dovuta al superamento del limite di velocità, fissato a 50 Km/h, del tratto di strada che stava percorrendo, in violazione dell’art. 142, co. 1 e 9-bis del Codice della Strada.
Nel dettaglio, l’art. 142 C.d.S. disciplina i limiti di velocità fissando a 50 Km/h l’andatura massima consentita per i centri abitati, prevedendo una sanzione compresa tra € 845,00 ed € 3.382,00 per un superamento di oltre 60 Km/h rispetto al limite, oltre che la sospensione della patente da sei a dodici mesi.
La sanzione veniva emessa a seguito del rilevamento effettuato dall’interno di un’autovettura della Polizia Locale, in sosta e priva dei colori istituzionali, a seguito del quale è emerso che la ricorrente viaggiava a bordo della sua vettura superando di 62 Km/h il limite consentito.
Nei precedenti gradi di giudizio, la sanzione veniva confermata nonostante l’opposizione dell’automobilista, fondata sul principio secondo cui la postazione del controllo elettronico della velocità, ovvero l’auto della pattuglia, non fosse in realtà ben visibile come invece imposto dalla legge.
Al contrario, i Giudici ritennero che ai fini della validità della sanzione fosse sufficiente la corretta e preventiva collocazione della sola segnaletica attestante il controllo elettronico della velocità presente in zona, a nulla rilevando che la c.d. “auto civetta” della Polizia Locale non fosse caratterizzata dai colori istituzionali ma apparisse come una qualunque auto in sosta.
Nel ricorso in Cassazione, l’automobilista sosteneva l’illegittimità della sanzione e l’erroneità della lettura operata dal Tribunale, chiedendo alla Corte la corretta interpretazione all’art. 142 co. 6-bis C.d.S.
Nel dettaglio la norma recita che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi […]”.
Il quesito a cui la Cassazione era chiamata a dare risposta riguardava la dicitura “preventivamente segnalate e ben visibili” e in particolare se la segnalazione preventiva e la buona visibilità della postazione costituissero espressione dello stesso concetto oppure due distinti requisiti entrambi da rispettare.
Sebbene i Giudici dei precedenti gradi avessero dato pregio alla prima lettura, tale interpretazione, a detta della Cassazione, non coglie nel segno: che un cartello di segnalazione debba essere ben visibile è quantomai ovvio, altrimenti verrebbe meno la sua stessa funzione.
Lo stesso principio deve valere anche per la postazione di rilevazione: la norma esige espressamente la preventiva segnalazione della postazione e la buona visibilità della stessa.
Ciò in quanto è necessario prima di tutto preavvisare gli automobilisti della presenza di una postazione di controllo della velocità e poi assicurare ai medesimi la possibilità di individuare distintamente la postazione quando vi transitano davanti.
In più, il requisito della segnalazione preventiva deve intendersi valido sia per le postazioni fisse che quelle mobili, in conformità a precedenti pronunce della stessa Cassazione [1].
Tale assunto trova applicazione anche nel caso di specie, in quanto se le postazioni mobili non sono esonerate dall’obbligo della preventiva segnalazione, per lo stesso motivo non possono essere esenti neppure dall’obbligo di visibilità. E l’auto pattuglia certamente non era visibile dall’automobilista sanzionata, come già emerso dai precedenti gradi di giudizio.
Il ricorso merita dunque accoglimento e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale di secondo grado che si pronuncerà in base al principio secondo cui “l’art. 142 co. 6-bis C.d.S., che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione“. [2]
[1] Cass. Civ. n. 29595/2021
[2] Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 4007 dell’8/02/2022