Studente ferito a scuola: l’Istituto è responsabile?

La scuola non è responsabile se ha esercitato la dovuta vigilanza e lo studente si è ferito per caso fortuito.

La vicenda ha origine da un incidente occorso ad un alunno di un istituto scolastico che, giocando nel cortile della scuola, urtava accidentalmente le sporgenze metalliche presenti su un palo.

Il padre citava quindi in giudizio, tra i vari, l’Istituto scolastico chiedendo di essere risarcito ai sensi dell’art. 2048 c.c.

La norma prevede al 2° comma la responsabilità dei precettori, nonché coloro che  in generale insegnano un mestiere o un’arte, per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel periodo di tempo in cui essi si trovano sotto la loro vigilanza.

Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso e parimenti la Corte di Appello.

Il genitore ricorreva dunque per Cassazione.

A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente contesta come nel corso dei precedenti gradi di giudizio, l’evento occorso al ragazzino sia stato considerato frutto di un caso fortuito e non siano stati applicati i principi giurisprudenziali secondo cui l’Istituto scolastico avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il fatto dannoso.

E nel caso in oggetto, la pericolosità di quello specifico palo era stata già apertamente attestata per iscritto dal dirigente scolastico.

Al contrario la Corte di Appello, nel ricostruire le dinamiche dell’incidente, aveva accertato che il giovane, accucciatosi accanto al palo, si era alzato all’improvviso girandosi di scatto finendo per battere la fronte.

Dalla sentenza di appello emergeva come la collocazione del palo fosse del tutto comune, che lo stesso fosse assolutamente visibile e che pertanto non vi fosse stato alcun difetto di vigilanza da parte dell’insegnante.

Anzi, il comportamento assolutamente imprevedibile del bambino rientrava senza dubbio nella concezione di caso fortuito.

Nel dettaglio, in ambito civilistico, si parla di “caso fortuito” in riferimento a un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall’agire di una persona e rendendo impossibile l’adempimento di una obbligazione o il riconoscimento di una responsabilità.

Per la Cassazione, la ricostruzione operata dalla Corte di Appello di Milano è avvenuta in conformità ai principi giurisprudenziali assodati, i quali sono stati correttamente applicati.

Nello specifico, viene in considerazione la precedente sentenza sul tema, opportunamente citata in corso di causa, secondo cui “in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico di cui all’art. 2048 c.c., è necessaria la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e del carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa; il che è quanto la Corte di merito ha verificato nel caso concreto” [1].

Il ricorso viene pertanto rigettato e il padre dell’alunno viene condannato al pagamento delle spese di giudizio. [2]

[1] Cass Civ. Sez. III Sent. N. 23202/15 del 13/11/2015.

[2] Cass Civ Sez. VI Ord. 12842/17 del 22/5/17.