Motociclista inesperto e terreno insidioso. Colpa del Condominio?

La rovinosa caduta dallo scooter può senz’altro dipendere dal terreno sconnesso di un cortile condominiale scarsamente manutenuto, eppure anche l’esperienza nella guida del mezzo gioca la sua parte.

La norma che disciplina la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia è l’art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Da notare che custode è colui il quale ha la possibilità di controllare materialmente e giuridicamente i rischi che possono derivare dalla cosa e quindi risponde dei danni da essa derivanti.

Chiarite queste doverose premesse, bisogna precisare che il Condominio, inteso come ente di gestione del complesso di unità immobiliari, funge a tutti gli effetti da custode delle parti comuni, incluse quelle difettose, e dunque risponde dei danni da esse procurati agli stessi condomini o a terzi.

In merito, la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno [1].

Tuttavia, nel caso in cui la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, occorrerà altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza.

Ciò in quanto il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.

Nel caso di specie il ricorrente conveniva in giudizio il proprio condominio domandando il risarcimento danni subito in occasione dell’episodio che lo vedeva protagonista.

Nell’uscire dal proprio garage in sella al proprio ciclomotore l’uomo cadeva rovinosamente a terra a causa della pavimentazione resa scivolosa da terra, polvere e sporcizia depositatasi nel corso del tempo e mai rimossa.

A supporto della richiesta di risarcimento la tesi secondo cui la pavimentazione del garage fosse del tutto inidonea a garantire una adeguata aderenza dei veicoli al suolo.

In entrambi i primi due gradi di giudizio, la domanda veniva rigettata in quanto il nesso causale tra lo stato del suolo e l’evento dannoso non risultava sufficientemente provato.

In Cassazione l’esito fu il medesimo: la Corte confermò le pronunce dei precedenti giudici ponendo in particolare risalto quanto dichiarato dal ricorrente in primo grado in sede di interrogatorio formale, ovverosia “preciso che mai uso lo scooter, era la prima volta”.

Tal dichiarazioni inequivocabilmente riconducono l’evento dannoso anche all’imperizia dello stesso ricorrente nell’utilizzo dello scooter; da aggiungersi anche il fatto che l’incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada.

Tutte circostanze neppure impugnate dal ricorrente e che pertanto vanno obbligatoriamente poste alla base della decisione.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.

[1] tra le più recenti: Cassazione Civile sez. VI, 11/05/2017, n.11526