La regolamentazione della materia, già oggetto di pronunce giurisprudenziali contrastanti, è stata rivista in occasione della riforma del 2012, in cui è stato chiarito che la maggioranza dei condòmini è sufficiente ad approvare l’intervento.
La signora R.M.C. impugnava due delibere condominiali datate 2011 e 2012 in cui veniva deliberato, fra le altre cose, l’installazione di un sistema di videosorveglianza all’interno dell’edificio. In particolare eccepiva la nullità della delibera in quanto, a suo dire, sarebbe stato necessario il consenso unanime di tutti i condòmini.
Il Tribunale, e in seguito anche la Corte di Appello, riconoscevano viceversa la legittimità della decisione dell’assemblea, seppur assunta solo a maggioranza e non all’unanimità.
La signora proponeva dunque ricorso per Cassazione contestando la decisione dei precedenti giudici e sostenendo che la maggioranza semplice non fosse succingente per deliberare l’installazione dell’impianto di videosorveglianza.
Per la Corte il motivo è infondato: in passato la giurisprudenza di merito si era più volte pronunciata in merito alle problematiche circa l’installazione di videocamere ma giungendo a decisioni opposte.
Un primo orientamento era dell’idea che l’approvazione di un impianto di videosorveglianza relativo a parti comuni non rientra tra le questioni riconducibili alla decisione assembleare.
Una tesi diversa valorizzava l’eventualità in cui la decisione fosse stata assunta all’unanimità dei condòmini; nel qual caso il consenso comune era senz’altro produttivo di effetti meritevoli di attenzione.
Infine, un ultima lettura reputava sufficiente la deliberazione a maggioranza.
Tuttavia, a seguito della riforma del condominio del 2012, il legislatore ha introdotto l’art. 1122-ter c.c., il quale dispone che “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136”.
Ed il richiamato art. 1136 c.c. espressamente chiarisce che le delibere in questione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei condòmini intervenuti in assemblea che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’intero edificio.
Il ricorso della condomina viene dunque rigettato [1].
[1] Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 14969 dell’11/05/2022