Ladri entrati in casa dalle impalcature: responsabili impresa e Condominio.

Il furto era stato facilitato dalle impalcature installate fuori dal palazzo, non adeguatamente sorvegliate né dalla ditta esecutrice dei lavori, né dal Condominio. Inevitabile il risarcimento del danno in favore della derubata.

A seguito del furto avvenuto nell’appartamento dei genitori, in cui aveva il proprio domicilio, la signora F.M.L. citava in giudizio davanti al Tribunale di Salerno lo stesso Condominio e la ditta esecutrice dei lavori nel palazzo per sentirli condannare al risarcimento dei danni.

Il furto sarebbe stato reso possibile, a detta della signora, dalla presenza di un’impalcatura posta dall’impresa a ridosso dell’immobile e di cui i ladri avrebbero approfittato per intrufolarsi nell’appartamento e trafugare il bottino, stimato in un valore di circa 34.000 euro.

Il Condominio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e negando l’addebito della responsabilità, mentre l’impresa rimaneva contumace.

Il Tribunale, una volta acquisite le prove testimoniali e i verbali dell’agente di polizia intervenuto a seguito del furto, dichiarò la responsabilità sia del Condominio che della ditta.

La responsabilità del Condominio era fondata sull’art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia.

In tal senso il Condominio, inteso come l’insieme dei comproprietari delle unità immobiliari, si considera a ogni effetto custode delle parti comuni e dunque risponde dei danni causati da una cattiva gestione delle stesse, sia quando il danno è subìto da un soggetto estraneo al condominio, sia (come in questo caso) quando il danneggiato è uno stesso condomino.

L’impresa esecutrice dei lavori venne invece ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., a detta del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Nello specifico, era emerso dalle risultanze delle prove prodotte in giudizio che la ditta aveva omesso la dovuta diligenza nel posizionare l’impalcatura e che tale omissione aveva agevolato l’azione dei topi d’appartamento, facilitando il loro ingresso nell’appartamento della signora derubata.

Accertata e dichiarata la loro responsabilità, il Tribunale di Salerno condannava impresa e Condominio a risarcire, in solido tra loro, la parte attrice della somma complessiva di € 33.925,00.

I giudici di secondo grado e di Cassazione riconfermarono la corresponsabilità di entrambi ed escludendo anzi il concorso di colpa della vittima del furto.

A propria difesa i due sostenevano la mancanza della prova diretta di responsabilità in quanto l’addebito a loro carico si fondava esclusivamente su testimonianze indirette, non supportate da basi probatorie ulteriori come invece richiede la legge, e sul valore meramente indiziario dei rilievi raccolti dalle forze dell’ordine intervenute dopo il furto.

Al contrario, secondo i giudici di secondo grado e di Cassazione, gli elementi riscontrati dall’agente di polizia intervenuto nell’immediatezza dopo il furto, sono stati assolutamente decisivi: grazie ad essi è stato possibile ricostruire coerentemente la dinamica dell’azione dei ladri, l’assenza di sistemi di allarme e illuminazione sulle impalcature e la presenza di porta blindata a protezione dell’appartamento.

La conferma degli addebiti a carico dell’impresa e dell’amministrazione condominiale, nonché del risarcimento in favore della signora, sono dunque confermate in quanto perfettamente in linea con le risultanze probatorie del caso [1].

[1] Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 41542 del 27/12/2021