L’attività di assistenza alla redazione di un contratto è attività distinta rispetto all’assistenza alla stipula e deve essere in ogni caso retribuita a prescindere dalla eventuale conclusione del contratto stesso.
Essenziale nel caso di specie l’interpretazione dell’art. 2 del D.M. n. 127/2004, che alla lettera f) indica gli onorari dovuti per l’attività di redazione di contratti, regolamenti, testamenti, statuti, o per l’assistenza alla relativa stipulazione e redazione.
Un avvocato otteneva dal Tribunale di Lecce la concessione di decreto ingiuntivo per il pagamento delle proprie competenze nei confronti di una S.p.A. cliente.
La Società proponeva opposizione che tuttavia il Tribunale rigettava.
In secondo grado, la Corte di Appello, pur riconoscendo il credito spettante al legale, condannava la Società al pagamento di una somma minore di quella riconosciuta nel decreto ingiuntivo.
In Cassazione il professionista contesta la violazione dell’art. 2, tab. d, lett. f) del D.M. n. 127/2004.
La norma, in materia di compensi per l’attività stragiudiziale resa dall’avvocato, disciplina alla lettera f) quanto dovuto al professionista per la “redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l’assistenza alla relativa stipulazione e redazione”.
La Cassazione rileva come “la norma contempla attività distinte, la seconda delle quali, indicata come <<assistenza>> alla stipulazione e redazione, è ravvisabile in tutti i casi in cui l’avvocato, che non abbia redatto ex novo l’atto in oggetto, sia intervenuto nella predisposizione dello stesso a tutela degli interessi del cliente”.
È infatti lo stesso art. 2, lett. f) a prevedere che “l’onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione”.
L’errore in cui è incorsa la Corte d’Appello si riassume nell’aver escluso dalla concezione di redazione e assistenza l’attività svolta dal professionista ricorrente, il quale si era occupato di effettuare correzioni alle diverse stesure della bozza di contratto.
Un’ulteriore errore del Giudice di II grado è stato anche aver diminuito l’importo spettante all’avvocato sul presupposto che, successivamente all’opera da egli prestata, il contratto non si fosse infine perfezionato.
L’attività di assistenza alla redazione di un contratto è da ritenersi attività distinta rispetto all’assistenza alla stipula e deve essere in ogni caso retribuita a prescindere dalla eventuale conclusione del contratto stesso.
La Cassazione, in accoglimento del ricorso afferma il principio di diritto secondo cui: “l’assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall’assistenza alla stipula – come emerge dalla già richiamata previsione secondo cui << l’onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione>> – deve essere retribuita a prescindere dall’avvenuta conclusione del contratto”. [1]
[1] Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 27097 del 6/10/2021