Lede la privacy l’articolo di giornale che riporta fatti personali non collegati alla notizia.

Il giornalista, che nel riportare fatti di cronaca arricchisce il proprio articolo con dettagli sulla vita privata dei congiunti del soggetto effettivamente coinvolto, ma che in concreto non hanno nulla a che vedere con la notizia vera e propria, commette violazione della privacy e diffamazione.

È quanto ha recentemente stabilito la Cassazione nel decidere sulla condanna dell’autore dell’articolo e del direttore responsabile di una testata locale.

L’articolo dava notizia del decesso di un musicista, piuttosto noto a livello locale, facendo anche riferimento al suicidio del fratello avvenuto anni prima e ricollegando il gesto al patema d’animo originatosi a seguito della separazione dalla moglie.

La Corte ha ritenuto non applicabile in questo caso l’esimente del diritto di cronaca: non vi era infatti alcuna prova di un qualche collegamento tra i fatti sopra elencati; la stessa separazione era peraltro avvenuta diversi anni prima.

Il diritto di cronaca è infatti invocabile solo se sussiste un effettivo interesse pubblico alla conoscenza della notizia.

Nel caso di specie i particolari contestati sono privi di ogni nesso causale con l’incidente stradale e la loro menzione avveniva in maniera del tutto gratuita.

Ricorda la Cassazione che il giornalista, nel riportare i fatti, è tenuto ad attenersi al limite di essenzialità dell’informazione, evitando quindi riferimenti a elementi riconducibili alla vita privata delle persone in mancanza di un legame con la notizia principale.

Confermata dunque la condanna sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di riservatezza, i limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti alla vita privata dei congiunti del soggetto interessato dai detti fatti, se non aventi attinenza con la notizia principale e se del tutto privi di interesse pubblico” [1].

[1] Cass. Civ. Sez. VI, 11/08/2021, n. 22741