Assegno postdatato e revoca dell’autorizzazione: legittima la sanzione.

Multato il titolare del conto corrente reo di aver incassato l’assegno. Irrilevante che l’effettiva emissione del titolo sia avvenuta in epoca antecedente alla revoca dell’autorizzazione all’emissione.

A seguito dell’emissione di tre assegni in data successiva alla revoca dell’autorizzazione delle banche trattarie, la Prefettura di Bergamo comminava nei confronti di tale A. C. la sanzione di € 3.096,00, accompagnata dal divieto di emettere assegni per 72 mesi.

Il tutto in applicazione della Legge n. 386 del 15/12/1990, che all’art. 1, comma 1 prevede:

Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l’autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni”.

E all’art. 5 comma 1:

La violazione dell’art. 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali […]”

Il titolare del conto ricorreva avanti il Giudice di Pace di Bergamo opponendosi alla sanzione e invocando a propria difesa che gli assegni erano stati emessi in epoca antecedente a quella che materialmente figurava sui titoli stessi.

Nel dettaglio le emissioni erano avvenute in un momento temporale in cui gli Istituti bancari non avevano provveduto a revocare le autorizzazioni e dunque in cui il ricorrente non poteva sapere del futuro divieto.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione con sentenza del 2015, appellata avanti il Tribunale competente senza esiti fruttuosi.

In particolare, Il Tribunale in funzione di giudice di appello, evidenziava che il comportamento illecito si era perfezionato all’atto di emissione dei titoli “postdatati” e che nessuna responsabilità poteva ascriversi al soggetto che ha materialmente incassato gli assegni assumendosi il rischio di eventuali insolvenze (come invece sosteneva A.C.).

La Cassazione, oltre a rigettare il nuovo ricorso proposto avverso la sentenza di appello ribadisce il proprio orientamento circa la materia in oggetto:

colui che emette un assegno bancario privo della data di emissione accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione, sicché risponde dell’illecito previsto dalla L. n. 386/90, art. 1 se, al momento dell’utilizzazione del titolo, non vi sia l’autorizzazione a emetterlo” [1].

[1] Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 35947 del 22/11/2021