Come bloccare definitivamente le chiamate dai Call Center – GUIDA COMPLETA

Lo scorso 3 dicembre 2021 è stato convertito il Decreto Legge n. 139 dell’8 ottobre 2021, denominato “D.L. Capienze”.

Tra le principali novità spicca l’introduzione del reato di “revenge porn” e dei provvedimenti in materia di privacy, anche in riferimento alla videosorveglianza.

Proprio tra le innovazioni in materia di privacy, il D.L. apporterà dei cambiamenti che con ogni probabilità verranno ricordati come la proverbiale manna dal cielo per tutti quegli italiani esasperati dalle incessanti proposte commerciali dei call center a ogni ora del giorno e di ogni giorno.

Analizziamo nel dettaglio le novità su questo punto.

QUALE STRUMENTO ADOTTARE?

Anche a seguito dell’avvento della nuova disciplina, lo strumento a tutela del consumatore rimarrà il medesimo già esistente, ovverosia il Registro delle Opposizioni.

Il Registro è un servizio pubblico e gratuito di proprietà del Ministero dello Sviluppo Economico in cui ogni cittadino può chiedere l’iscrizione del proprio numero telefonico al fine di non ricevere più chiamate per scopi commerciali o ricerche di mercato.

Fa eccezione l’eventualità in cui l’utente, pur iscrittosi al Registro, abbia dato uno specifico consenso all’operatore di telemarketing circa la possibilità di essere contattato, oppure nel caso in cui tra i due esista un contratto, sia in vigore, sia cessato da non oltre 30 giorni.

Introdotto nel 2010, il Registro delle Opposizioni ha ricevuto già delle modifiche in occasione della Legge n. 5/2018 dell’11/01/2018. La più importante novità introdotta colmava la lacuna più grave esistente all’epoca: fino al 2018 era infatti possibile inserire nel Registro solamente il proprio numero di telefono fisso purché a sua volta già incluso negli elenchi telefonici.

Così come formulata, questa regolamentazione non permetteva al Registro di svolgere appieno il compito per cui era stato istituito: i call center rimanevano infatti liberi di attuare le loro operazioni di telemarketing su qualunque piattaforma diversa dal telefono fisso, in particolare cellulari e smartphone.

La legge 5/2018 ha compensato questa mancanza, dando però spazio ad ulteriori problematiche: era sì possibile bloccare le offerte commerciali sia su telefono fisso che mobile ma solo a condizione che le stesse fossero formulate tramite operatore umano.

In altri termini, nulla veniva previsto per quanto riguardava il telemarketing attuato mediante l’utilizzo di voci registrate o robotiche, che pertanto rimanevano consentite e non bloccabili tramite iscrizione al Registro delle Opposizioni.

Non a caso in tempi recenti sono particolarmente diffuse le chiamate a scopo commerciale effettuate non da operatori umani ma da voci registrate.

Per di più la nuova regolamentazione richiedeva che i numeri da iscrivere nel Registro fossero a loro volta già presenti su elenchi telefonici pubblici. Eventualità piuttosto comune per le utenze di telefonia fissa ma decisamente rara per quanto riguarda i cellulari.

Con l’istituzione del nuovo Registro a seguito del D.L. Capienze, anche questo aspetto cambierà: l’utente potrà infatti chiedere il blocco anche delle offerte commerciali attuate tramite voce automatizzata, garantendosi quindi una blindatura totale da ogni forma di telemarketing esistente.

In più verrà consentita l’iscrizione ad ogni numero, anche quelli non registrati negli elenchi pubblici.

Al momento della stesura di questo articolo, il nuovo Registro delle Opposizioni non è ancora operativo ma l’On. Simone Baldelli, Presidente della Commissione Parlamentare per l’inchiesta e tutela dei consumatori e utenti, ha dichiarato che “dal 27 luglio avremo il nuovo registro pubblico delle opposizioni aperto a una platea potenziale di 78 milioni di telefoni mobili” [1].

Il tutto con addirittura qualche giorno di anticipo rispetto alla data preventivata, fissata al 31 luglio.

COME ISCRIVERSI AL NUOVO REGISTRO?

A seguito dell’approvazione, i cittadini potranno accedere al nuovo servizio tramite tre modalità:

Tra le nuove funzionalità presenti, l’utente troverà:

  • il c.d. “rinnovo dell’iscrizione” grazie al quale verranno revocati automaticamente tutti i consensi rilasciati in passato (consapevolmente o inconsapevolmente) per finalità commerciali. Ciò impedirà a chiunque di cedere i dati personali dell’utente stesso a terzi per scopi pubblicitari o per ricerche di mercato;
  • la “revoca dell’iscrizione” anche in forma selettiva, ovverosia solo nei confronti di certe aziende.
COSA SUCCEDE SE CONTINUO A RICEVERE CHIAMATE ANCHE DOPO ESSERMI ISCRITTO AL REGISTRO?

Sorge spontanea la domanda: cosa accade all’operatore che ignora l’iscrizione dell’utente ed effettua comunque la telefonata per proposte commerciali?

Va anzitutto puntualizzato come ogni operatore che intende promuoversi con questo sistema ha l’onere di consultare puntualmente il Registro prima di attuare ogni sua campagna pubblicitaria.

Questo allo scopo di verificare se il consenso dell’utente ad essere contattato è ancora valido.

Se a seguito del controllo risulterà che l’utente ha iscritto il proprio numero di telefono nel Registro delle Opposizioni, nessuna chiamata gli potrà essere inoltrata.

Gli operatori che violino queste disposizioni ed effettuino comunque operazioni di telemarketing verso soggetti che hanno espressamente manifestato la volontà di non riceverle rischiano conseguenze decisamente salate: si parla di sanzioni pecuniarie fino a 20 milioni di euro oppure, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente (come previsto dall’art. 83, par. 5 GDPR).

[1] https://tinyurl.com/ya3rrbeu