Anche le mance vanno tassate.

Per la Cassazione anche la mancia rientra nel reddito da lavoro dipendente ed è dunque oggetto di tassazione.

Una sentenza che segna un effettivo punto di svolta rispetto al passato ma di fatto fondata su una corretta lettura del disposto normativo.

L’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, riformato nel 2004, fornisce una concezione onnicomprensiva del “reddito da lavoro dipendente” che dunque non si esaurisce nel salario percepito dal datore di lavoro ma ricomprende tutte le somme percepite nell’ambito della prestazione lavorativa.

Pertanto anche le mance rientrano nel novero di tali somme: anche se il lavoratore non le riceve direttamente dal datore, esse configurano somme acquisite nel contesto lavorativo.

La vicenda ha origine da un manager di un hotel di lusso, destinatario di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate da cui si evinceva la percezione di circa 80.000 euro non dichiarati provenienti da mance ricevute nello svolgimento delle proprie mansioni.

Il manager inizialmente si vede rigettare la propria contestazione innanzi la Commissione Tributaria Provinciale ma esce vittorioso in Commissione Tributaria Regionale.

La commissione di secondo grado si pronuncia favorevolmente enunciando il principio di diritto secondo cui “non sono tassabili le somme percepite a titolo di mance, poiché non comprese nella previsione di reddito da lavoro dipendente, stante la loro natura aleatoria ed in quanto versate direttamente dai clienti e senza alcuna relazione con il datore di lavoro”.

Ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sostenendo che le somme oggetto della contestazione sono state percepite dal contribuente in un contesto lavorativo e dunque fanno parte del c.d. “reddito da lavoro dipendente”.

La Corte di Cassazione, ritenendo tale osservazione fondata, si pronuncia in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Di fatti, si legge nell’ordinanza, “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Similmente, “sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro

In conclusione la Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in base al principio secondo cui “In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 1, e sono pertanto soggette a tassazione”. [1]

[1] Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 26510 del 30 settembre 2021.